di Amilcare Mancusi
In virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.) accogliere l’opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall’opponente alla base dell’originario ricorso al giudice dell’esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso.
E’ quanto ha ribadito la Corte di cassazione, Sezione 3 Civile, con l’ordinanza del 4 gennaio 2023, n. 153, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio per nuovo esame la decisione resa in appello dal Tribunale di Salerno.
La vicenda
Publio Nevio ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione avente ad oggetto un credito iscritto a ruolo, di titolarità del Comune di Capaccio Paestum, derivante da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada.
Il Giudice di Pace di Capaccio ha annullato la cartella opposta. A seguito di appello interposto dal Comune, il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 263 del 2020, ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso la decisione d’appello il Comune di Capaccio Paestum, ha proposto ricorso per la cassazione, sulla base di tre motivi.
I motivi di ricorso
Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Error in procedendo – omesso esame del secondo motivo di appello (punto ii.a – ultra petitum) – omessa pronuncia (art. 360, comma 1, n. 4) – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 del c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3) omessa pronuncia; violazione del principio del contraddittorio – violazione dell’art. 101 del c.p.c.- violazione del diritto di difesa (art. 360, comma 1, n. 3, cpc)».
L’ente ricorrente ha dedotto:
a) che l’opposizione del Nevio era stata accolta dal giudice di pace in primo grado sulla base di una questione di diritto che non era stata in realtà avanzata quale motivo di opposizione (peraltro, con una decisione che sostiene essere altresì erronea, sia in diritto che in fatto);
b) che il vizio di extra petizione della pronuncia di primo grado era stato dedotto come motivo di gravame;
c) che il Tribunale, in secondo grado, aveva del tutto omesso la pronuncia su tale motivo di gravame, limitandosi a confermare la decisione sul merito della questione stessa.
Più precisamente, fa presente che il giudice di pace aveva accolto l’opposizione sulla base del rilievo, ritenuto decisivo ed assorbente, che la cartella di pagamento opposta fosse stata notificata oltre due anni dopo la consegna del ruolo, in violazione dell’art. 3, comma 35 bis, del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni in legge n. 248 del 2 dicembre 2005: tale questione non era stata però dedotta come motivo di opposizione dal Nevio, ma era stata rilevata di ufficio dal giudice, senza neanche la sua sottoposizione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c.
La decisione in sintesi
La Corte di cassazione, con la citata ordinanza n. 153 del 2023, ha ritenuto il motivo fondato e ha accolto il ricorso, cassando con rinvio per nuovo esame la decisione impugnata.
La motivazione
Sul punto di doglianza il Collegio ha osservato che, secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.) accogliere l’opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall’opponente alla base dell’originario ricorso al giudice dell’esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso (cfr., in proposito, ex multis: Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 – 01; Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 – 01; il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite: Corte di cassazione, Sez. Un., Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l’opposizione non può trovare accoglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale; successivamente, conf.: Corte di cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 01; Corte di cassazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 – 01).
A maggior ragione tali principi, evidentemente, valgono in caso di opposizioni proposte, come nella specie, anteriormente all’inizio dell’esecuzione, con riguardo ai motivi posti a base del relativo atto introduttivo (in tal caso unico, in mancanza del carattere bifasico della fase introduttiva, caratteristico delle opposizioni successive all’inizio dell’esecuzione).
Nel caso concreto in esame, effettivamente Nevio non aveva posto a fondamento della sua originaria opposizione la questione della tempestiva notificazione della cartella di pagamento rispetto alla consegna del ruolo e il suddetto vizio era stato denunciato dal Comune di Capaccio Paestum con il secondo motivo del suo atto di appello, ma questo motivo di gravame non è stato neanche preso in esame dal Tribunale, che ha nuovamente esaminato nel merito la indicata questione, sebbene del tutto estranea all’oggetto del giudizio, senza fare alcun cenno al dedotto vizio di extra petizione.
La decisione impugnata è stata pertanto cassata, affinché, in sede di rinvio, sia nuovamente esaminato l’appello del Comune di Capaccio Paestum, sulla base dei principi sopra esposti
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